Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ha pubblicato nuovi adempimenti di prevenzione incendi ed ha modificato l’elenco delle attività soggette.
Il nuovo regolamento individua le attività soggette ai controlli obbligatori di prevenzione incendi da parte dei VVF suddividendole in 3 categorie (A, B e C), in base alla gravità del rischio, ciascuna con un preciso un iter amministrativo e procedurale per conseguire la regolarità “antincendio”.
Di seguito il dettaglio per categoria:
- categoria A: attività dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiali presente. È possibile avviare l’attività con una SCIA antincendio (segnalazione certificata di inizio attività) corredata da una asseverazione di tecnico competente.
- categoria B: sono state inserite le attività presenti in categoria A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’.
È necessario sottoporre il progetto al comando dei VVF pertinente per territorio. Ricevuto il parere favorevole con eventuali prescrizioni, sarà poi possibile eseguire i lavori e al termine avviare l’attività tramite SCIA. - categoria C: sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’. È necessario sottoporre il progetto al comando dei VVF pertinente per territorio. Ricevuto il parere favorevole con eventuali prescrizioni, sarà poi possibile eseguire i lavori e al termine avviare l’attività tramite SCIA. In questo caso seguirà una visita tecnica da parte dei VVF per verificare la conformità dell’attività al progetto approvato.